12 giugno 1558

NOTE

Il presente atto consigliare deriva da una copia eseguita nel 1722, quando nell'Archivio di Cartoceto era ancora presente il libro originale di registro degli Atti Consigliari della metà del Cinquecento. segnato sotto la lettera D.
Questo libro è purtroppo andato perduto nel 1947, mandato al macero assieme a quintali di altre preziose carte per iniziativa di un insano segretario comunale.
La speranza che esso, o copie di esso, possano ancora esistere è molto tenue.
Chiunque possa avere informazioni, anche casuali, in Italia o nel mondo, su materiale documentale antico proveniente da Cartoceto è invitato a darne segnalazione.

La copia dell'atto da cui è tratta la sottostante trascrizione è conservata presso l'Archivio Comunale di Cartoceto, busta Varie I (1500-1800), I/5, f. 131. Un'altra copia dello stesso atto consigliare trovasi presso l'Archivio di Stato di Roma, Buon Governo, serie II, b. 790A, Cartoceto II (1711-1784), 16 maggio 1722. Quest'ultimo riporta la seguente annotazione: “Copia autenticata del notaio Nicola Pandolfi di S. Costanzo, dimorante a Cartoceto, trascritta dall'originale Liber Consiliorum Terrae Carthyceti, segnato sotto la lettera D, a pag. 91, il 31 ottobre 1722”.


TRASCRIZIONE

Copia di Consiglio di Conferma col Giuramento nel Libro sopracitato DDD. a p. 144 et segg.

A dì 12 Giugno 1558

Congregato, et coadunato il publico, e generale Consiglio di Cartoceto, al suon della Campana, et a voce del Piazzaro more solito nella Casa del Commune del ditto Castello posta appresso li suoi notificati di commissione di Mastro Bernardino di Mastro Vicho Capitano del Castello, e suoi Massari alla presentia di Ser Jacomo Lutreccho del ditto luogo Notaro elletto al Banco della raggione del Civile del Contà di Fano di qua dal Metauro dal Magnifico Conseglio Generale della Città di Fano al presente tenente il luoco in Vice, et nome del Speciale Huomo Mastro Paolo Francesco Lanceo da Fano al presente Capitano Generale del Contà di Fano di qua dal Metauro, nel quale furono presenti tutti l'infratti Huomini;

Mastro Bernardino di Mastro Vicho
Francesco delli Bartholi
Mastro Giovanni Francesco Diotalevo
Bastiano di Gocciono
Francesco Michilino
Mastro Pietro di Mastro Vicho
Pietro d'Antonio d'Augustino
Cecco Bartholo
Horatio delli Augustini
Girolamo Speranza
Mastro Nicolò di Giovanni Paulo
Mastro Vangelista di Jacomo del'Anna
Mastro Pietro Dominico d'Andrea de li Augustini
Giovanni Francesco già di Francesco di Mastro Gasparro
Domenico d'Augustino Talalà
Pietro Cantarino
Mastro Tomasso Lombardo
Marcho di Giorgio di Muscone
Girolamo di Valentino di Martinuccio
Cecco di Domenico d'Ambrosino
Antonio di Tonello
Simon di Bartholuccio
Patergnano di Vangelista
Antonio di Pietro di Francesco
Simon di Ton Lombardo
Pietro della Bruna
Andrea di Tomaso Montanaro
MichelAngelo di Federico Palmucciolo
Nicolò di Ser Marco
Bernardo di Francesco Ravaglio
Ludovcico di Nicolò Bindo
Mastro Fedrico fabbro
Paulo della Bruna
Giovanni di Bastiano di Braccia
Nicolò di Marino della Marta
Nicolò di Giovanni di Cola
Bartholo de Baldaserra
Cristofano di Marino
Paulo de Ravaglio
Vangelista Calzolaro
Paulo di Vicho da Pezuolo
Bartholomeo di Tonello
Bartholomeo di Sambuco
Gocciono di Matteo
Tomasso Corbello
Berto della Cilla
Andrea di Paolo di Barthole
Bartholomeo di Pietro Giovanni deli fabbri
Simone di Filippo d'Augustino
Agnolo di Renzono
Marino Calzolaro

Fu proposto per il sopradetto Mastro Bernardino Capitano del Castello alla presentia di tutti li soprannominati huomini, et Consiglieri qualmente che essendo che sotto il dì 23 di Genaro 1558 sia stato parlato in Conseglio, et otteniuto nel detto Conseglio, sicome pure appare in questo per Partito a p. 93, che molti habbiano promesso di portar la loro Oliva al Molino della Comunità, mentre che ne serà Padrona la detta Comunità. Et poi per Mastro Pietro di Mastro Vicho, Mastro Francesco de li Bartholi, Mastro D. Giovanni Francesco Franceschino, Mastro Giovanni Francesco Diotalevo, Jacomo di Tonello, Bastiano di Gocciono, et Francesco Michilino elletti Deputati dal detto Conseglio, a fare, over comprare detti Molini da olio, siano stati comprati doi Molini da Olio per la detta Comunità di Cartoceto et in vice, et nome di essa Comunità, cioè Uno da Horatio di Jacomo de li Augustini da Cartoceto, e da li altri deli Augustini, che ne sono Padroni, et l'altro da li Heredi di Ser Pietro Vedutolo, et da li Heredi di Agnolo Petruccio da Fano, che lui seria stato d'animo, e di parere, acciòche si augmenta l'intrata di ditta Comunità, che ogn'uno non obstante che già sia stato promesso come appar per Partito, de novo debbia promettere, et obbligare di portare tutte le Olive che loro haveranno, al Molino di detta Comunità, mentre ne serà Padrona detta Comunità, et ratificar quanto è stato obtenuto per il passato sopra ditti Molini da olio, et quanto ad effetto di alcuno che adesso che se trova al presente qualmente nel detto Conseglio non havesse promesso, né obbligato di portar le sue Olive al Molino di detta Comunità, che debbia promettere, et obligare di portar ditte sue Olive al Molino da olio di detta Comunità, si come hanno fatto gli altri. Onde il detto Conseglio, intesa tal Proposta fatta per il sudetto Mastro Bernardino di Mastro Vicho Capitano del Castello, disse, e respuse esser ben fatto di fare, et mandar ad effetto, et executione, quanto per il prefato Mastro Bernardino era stato narrato di sopra, ma acciò che la promissione, et obligatione, che si farà per li sopranominati huomini elletti, et Consiglieri di portar le loro Olive alli ditti Molini de la Comunità debbia, e possa valere, fu ordinato per li ditti Consiglieri, che si dovesse far chiamare doi Testi forestieri, et così chiamati li ditti Testimoni per li sopranominati Mastro Pietro di Mastro Vicho, Mastro Francesco delli Bartholi, Mastro Giovanni Francesco Diotalevo, Bastiano di Gocciono, et Francesco di Jacomo Michilini ellecti delli ditti Molini da olio, constituiti personalmente nel ditto Conseglio inante al prefato Ser Jacomo Nobilissimo, e Vice Capitano alla presentia de l'infratti Testimoni per sé, e loro Heredi, e Successori, et in vice, et nome di Mastro D. Francesco Franceschino, et di Jacomo già di Francesco Tonello ellecti delli ditti Molini, et lor compagni absenti tanto quanto presenti, per li quali promiseno da rato, altramente del proprio observare. Le quali in presentia, et inante tutte le altre cose, et promissione ratificarono quanto per il ditto Conseglio è stato fatto, et ordinato, concluso, ottenuto, et stabilito sopra ditti Molini da olio, et promiseno, et se obligarono a tutti li sopranominati Consiglieri, et huomini presenti stipulati, et recipienti per sé, e loro Heredi, et Successori, et in vice, et nome de la Comunità predetta per la quale promiseno de rato; et a me Pietro Nicolò Claro Cancelliero Notaro infrascritto tanto quanto publica persona parte stipulante, et recipiente di portar per sé, loro Heredi, e Successori a macinare alli Molini da l'Olio di detta Comunità di Cartoceto tutte le loro Olive, che loro hanno, haveranno, e seranno per havere, e rescuotere in qualunque modo nelle loro possessioni, overo nelle possessioni d'altri, purché veramente ne siano Padroni, mentre che detti Molini seranno de la Comunità, et che essa Comunità ne serà Padrona, ma caso che la prefata Comunità vendesse, overo obligasse li ditti Molini ad altra Padrona, che loro non siano tenuti, né obligati in conto alcuno a portar le ditte loro Olive alli ditti Molini, perché così si convennero per partito espresso con ditti Consiglieri. Et questo fecero il sopranominati ellecti, perché senza vice tutti li sopranominati huomini, et Consiglieri per sé, loro heredi, et successori, et in nome, et vice de la Comunità preditta, per la quale promiseno de rato, altrimenti del proprio observare, promiseno saldarli delle Dieci di tutte le loro Olive, che loro portaranno a macinare al Molino della Comunità preditta, cioè d'ogni X some, X Orcie, overo di X Bocali d'Olio, Nove per il Padrone dell'Oliva, et una per il Molino, et darli la metà del Nocchio. Item promiseno, se le loro Olive si guastassero, infragidassero, overo immarcissero alli ditti Elletti, che si intende che si habbiano a guastare alla Comunità, et non a loro, et che la Comunità preditta sia tenuta a pagar le ditte Olive fragide, e guaste, et rifar tutti li danni, et interessi alli Padroni de l'Olive. Oltra di questo non obstante che li sopranominati Electi se siano obligati a tutti li sopra ditti huomini, et Consiglieri, et alla Comunità predetta come sopra di portar le loro Olive al Molino della Comunità, li sopranominati Capitano del Castello, Massari, huomini, et Consiglieri ancora per sé, loro heredi, et successori tutti a Uno per Uno ratificarono quanto è stato fatto sopra ditti Molini, promiseno, et de parto se obligarono alli prefati ellecti presenti, stipulanti, et recipienti per sé, loro heredi, et successori et in vice, et nome de la Comunità predetta di portar a macinare alli Molini da Olio di detta Comunità di Cartoceto tutte le loro Olive, che loro hanno, overo haveranno, et seranno per havere, overo rescuoteranno in qualunque modo per le loro possessioni, overo nelle possessioni d'altri, purché veramente ne siano Padroni, mentre che detti Molini seranno della Comunità, ma caso che la ditta Comunità vendesse, overo obligasse ditti Molini ad alcuna persona, che non siano tenuti altramente andarci con le loro Olive, et che ognuna delle Parti sia in sua libertà. Et per questo fecero li sopranominati Capitano, Massari, Huomini, e Consiglieri, perché senza vice li sopranominati ellecti per sé, loro heredi, et successori, et in vece, et nome de la Comunità predetta, per la quale promisero de rato observare; et promiseno saldarli delle Dieci, darli la metà del Nocchio, et che l'Olive si habbiano a guastar alla Comunità, e non a loro, come detto di sopra. Tutte le qualcosa sopraditte le ditte Parti promiseno attendere, et observare sotto pena di Scudi 10 per ciascuno, che contrafarà, e che non habbia havere, né godere cosa alcuna del guadagno d'entrata di detti Molini giurarono tutti et in fede del vero Io Pietro Nicolò Claro Cancelliero ho fatto la presente scrittura, e Memoria di volontà di tutti li sopranominati ellecti, Capitano, Massari, Huomini, et Consiglieri sopradetti. Presente Giovanni del Pisaro da Fonte Corrignale Mulinaro del Molino di Girolamo Nolfo da Fano, et Bartholuccio di Fedrico di Bartholuccio da Pezuolo Testimoni a tutte le sopraditte cose.

Item fu proposto per Mastro Giovanni Francesco Diotalevo Uno degli Ellecti sopra li Molini da olio preditti che essendo che ogn'uno habbia ratificato quanto già è stato fatto sopra detti Molini, et che ciascuno habbia promesso, et se sia obligato di andare con la sua oliva al Molino de la Comunità, come appare nel soprascritto Partito, et che se sieno comprati detti Molini, quali fra poco persone bisogna pagarli, et non ce siano danari da potertli pagare, che lui faceva intendere a tutti li sopranominati Consiglieri, qualmente bisogna mettere le Colte per pagar detti Molini; ma che per adesso bisognava di mettere almanco tre quartarie, cioè sei gradi bocche, e teste per pagar detti Molini, e metter ditte Colte a modo del Taglione, per che con l'Intrata de li detti Molini si ha da pagare li Taglioni, e non altre gravezze; per la qualcosa li detti Consiglieri, intesa tal Proposta fatta per il sudetto Mastro Giovanni Francesco Diotalevo, ordinorno, concluseno, et stabilirono, che si dovesseno mettere le ditte tre quartarie, bocche, et teste, cioè sei gradi a modo del Taglione, per pagar detti Molini da olio già comprati da li ellecti per la prefata Comunità, perché disseno, che con l'Intrate di detti Molini si pagaranno li Taglioni, et così li ditti Consiglieri mettono licenza a me Pietro Nicolò Claro Cancelliero, che si mettesse le ditte tre quartarie a modo del Taglione, omni meliori modo.

Scansioni




 

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